Registrazione dell’attraversamento di confine dal 2 febbraio 2022

A partire dal 2 febbraio 2022, entra in vigore la nuova disposizione che richiede agli autisti impegnati in trasporti internazionali di registrare manualmente la nazione in cui entrano dopo l’attraversamento del confine. Questo obbligo è stato introdotto per combattere il cabotaggio illegale, garantire il rispetto delle restrizioni temporali imposte su questi trasporti e per la corretta applicazione dei compensi dei conducenti.

In pratica, quando un camion attraversa il confine, il conducente deve fermarsi al primo punto di sosta per effettuare la registrazione dell’inserimento. Questa registrazione deve essere fatta immediatamente dopo il passaggio della frontiera. Nel caso in cui l’attraversamento della frontiera avvenga su un traghetto o su un treno anziché su strada, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o nella stazione di arrivo.

Questa nuova regolamentazione è prevista dall’articolo 34, paragrafo 7, comma 2 del Regolamento UE 165/2014 e fa parte delle modifiche apportate dal pacchetto mobilità. È importante notare che questa regola era già in vigore dall’agosto 2020 per i veicoli industriali dotati di cronotachigrafo analogico e diventerà obsoleta una volta che verranno adottati i tachigrafi intelligenti, in grado di aggiornare automaticamente i dati relativi al passaggio di frontiera.

Si tratta infatti di una misura temporanea. Coloro infatti che effettuano il trasporto internazionale ed il cabotaggio dovranno essere dotati del tachigrafo intelligente seconda versione che effettua automaticamente questa registrazione ed in modo più sicura grazie alla posizione autenticata della rete di satelliti Galileo. L’obbligo di dotazione del nuovo tachigrafo è prevista dal 21 agosto per i veicoli di nuova immatricolazione, mentre invece è prevista la sostituzione nel corso del 2024 e 2025 per i precedentemente immatricolati.

L’obiettivo principale di questa misura è combattere il cabotaggio illegale, che prevede limiti chiari. Nel dettaglio, è consentito effettuare un massimo di tre viaggi entro una settimana a partire dallo scarico di un trasporto internazionale. Dopo questi tre viaggi, il camion deve uscire dal paese terzo e non può rientrarvi prima di almeno quattro giorni, un periodo noto come “periodo di raffreddamento”. La registrazione del momento dell’ingresso in un paese è fondamentale per garantire il rispetto di queste restrizioni e combattere le pratiche fraudolente.

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