Certamente sì. Le normative vigenti richiedono che i conducenti indichino le attività effettuate a veicolo fermo durante l’orario di lavoro (lavoro, disponibilità o riposo). La nuova 561 e la direttiva n.15 del 2002 ribadiscono questo obbligo.
L’allegato tecnico della normative che introduce il tachigrafo digitale richiede che il dispositivo si ponga automaticamente sull’attività di lavoro (indicato con il doppio martello) quando ci si ferma con il veicolo. Se il conducente si ferma per effettuare l’attività di riposo (indicato con il lettino) dovrà indicarlo esplicitamente (attraverso il commutatore).
Il tachigrafo digitale inoltre azzera le ore di guida continue (4.30) solamente se si effettua il riposo di 45 minuti. Se il conducente si ferma e non indica esplicitamente l’attività di riposo il tachigrafo non sarà in grado di conteggiare tale periodo e quando si riprende la guida il dispositivo continuerà a segnalare il mancato riposo. Anche il secondo conducente è tenuto ad indicare le sue attività.
E’ responsabilità dell’azienda fornire indicazioni ai propri dipendenti circa l’utilizzo del tachigrafo e controllare sull’utilizzo corretto dello stesso.