L’azienda deve provvedere alla formazione dei propri dipendenti?
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Assolutamente no. Il padroncino, come le aziende, sono tenute alle operazioni periodiche di trasferimento ed archiviazione dei dati, nonchè a conoscere le funzionalità dell’apparecchio di controllo e al rispetto delle normative relative ai tempi di guida e di riposo.
Sì. Il tachigrafo digitale memorizza in automatico ogni eccesso di velocità superiore al limite per la tipologia di veicolo.
Di ogni eccesso di velocità viene registrato la data, l’ora, la durata, la velocità massima raggiunta e quella media. Viene inoltre registrato anche la carta conducente presente al momento nel tachigrafo.
Il tachigrafo digitale non è però in grado di determinare il limite massimo di velocità a seconda della tipologia di strada.
Esiste inoltre la registrazione dettagliata dell’andamento di velocità per le ultime 24 ore di guida. Questa informazione non può essere visualizzata su display, ne tanto meno stampata. Per accedere al dato è necessario scaricare la memoria di massa del tachigrafo ed uno specifico software di visualizzazione.
Certamente sì. Le normative vigenti richiedono che i conducenti indichino le attività effettuate a veicolo fermo durante l’orario di lavoro (lavoro, disponibilità o riposo). La nuova 561 e la direttiva n.15 del 2002 ribadiscono questo obbligo.
L’allegato tecnico della normative che introduce il tachigrafo digitale richiede che il dispositivo si ponga automaticamente sull’attività di lavoro (indicato con il doppio martello) quando ci si ferma con il veicolo. Se il conducente si ferma per effettuare l’attività di riposo (indicato con il lettino) dovrà indicarlo esplicitamente (attraverso il commutatore).
Il tachigrafo digitale inoltre azzera le ore di guida continue (4.30) solamente se si effettua il riposo di 45 minuti. Se il conducente si ferma e non indica esplicitamente l’attività di riposo il tachigrafo non sarà in grado di conteggiare tale periodo e quando si riprende la guida il dispositivo continuerà a segnalare il mancato riposo. Anche il secondo conducente è tenuto ad indicare le sue attività.
E’ responsabilità dell’azienda fornire indicazioni ai propri dipendenti circa l’utilizzo del tachigrafo e controllare sull’utilizzo corretto dello stesso.
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